LE OFFERTE DEL MESE
- 1 - Condominio Torino Centro
- Durata 2021/08/05 Mesi
- Importo disponibile: 4900
- Scegli il tasso a cui vuoi prestare
%
- Importo minimo: 50 €
Clicca qui per i dettagli Termine adesione
BUYBACK MOROSITA': OK
Il condominio ha regolarmente deliberato i lavori.
Il condominio può accedere al bonus 110.
Il condominio dispone dello studio di fattibilità del professionista.
Descrizione Condominio
Con studio di fattibilità
certificato
Con studio di fattibilità
certificato
- 2 - Condominio Torino Città
- Durata 2021/08/09 Mesi
- Importo disponibile: 2200
- Scegli il tasso a cui vuoi prestare
%
- Importo minimo: 50 €
Clicca qui per i dettagli Termine adesione
BUYBACK MOROSITA': OK
Il condominio ha regolarmente deliberato i lavori.
Il condominio può accedere al bonus 110.
Il condominio dispone dello studio di fattibilità del professionista.
Descrizione Condominio
Con studio di fattibilità
certificato
Con studio di fattibilità
certificato
- 3 - Condominio Torino Lingotto
- Durata 2021/08/10 Mesi
- Importo disponibile: 9800
- Scegli il tasso a cui vuoi prestare
%
- Importo minimo: 50 €
Clicca qui per i dettagli Termine adesione
BUYBACK MOROSITA': OK
Il condominio ha regolarmente deliberato i lavori.
Il condominio può accedere al bonus 110.
Il condominio dispone dello studio di fattibilità del professionista.
Descrizione Condominio
Con studio di fattibilità
certificato
Con studio di fattibilità
certificato
- 4 - Condominio Torino Periferia
- Durata 2021/08/11 Mesi
- Importo disponibile: 4400
- Scegli il tasso a cui vuoi prestare
%
- Importo minimo: 50 €
Clicca qui per i dettagli Termine adesione
BUYBACK MOROSITA': OK
Il condominio ha regolarmente deliberato i lavori.
Il condominio può accedere al bonus 110.
Il condominio dispone dello studio di fattibilità del professionista.
Descrizione Condominio
Con studio di fattibilità
certificato
Con studio di fattibilità
certificato
- 5 - Condominio Torino Sud
- Durata 2021/08/17 Mesi
- Importo disponibile: 17100
- Scegli il tasso a cui vuoi prestare
%
- Importo minimo: 50 €
Clicca qui per i dettagli Termine adesione
BUYBACK MOROSITA': OK
Il condominio ha regolarmente deliberato i lavori.
Il condominio può accedere al bonus 110.
Il condominio dispone dello studio di fattibilità del professionista.
Descrizione Condominio
Con studio di fattibilità
certificato
Con studio di fattibilità
certificato
BONUS 110%
SUPER ECO BONUS
Bitlend offre la possibilità di guadagnare sui progetti condominiali di ristrutturazione e riqualificazione che accedono al superbonus 110%.
Vengono proposti esclusivamente progetti che hanno ottenuto la certificazione di accesso al superbonus 110%
Tali progetti, infatti, sono garantiti dalla cessione del credito o sconto in fattura. I crediti fiscali vengono acquistati dai principali player del mercato, garantendo in tal modo il successo dell'operazione.
I guadagni partono dal 6% lordo annuo e hanno scadenze inferiori all'anno e non richiedono capitali copisqui. Bastano 100 euro per accedere senza costi.
Nota bene: i capitali non vengono in alcun modo dati a Bitlend, ma vengono accreditati su conti tecnici intestati alla persona che vorrà sfruttare le occasioni. I conti tecnici sono conti segregati, cioè conti che non potranno essere aggrediti da eventuali creditori di Bitlend.
IMPORTO MINIMO: 50 €
IMPORTO MASSIMO: 10.000 €
RENDIMENTO: DAL 6% ANNUO LORDO (Fino ad esaurimento)
DURATA: DAI 15 GG AGLI 11 MESI
SOGGETTO SOTTOSTANTE: CONDOMINIO
PROGETTO SOTTOSTANTE: BONUS 110%
GARANZIA SOTTOSTANTE: CREDITO FISCALE GARANTITO DALLO STATO
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.
Tipologia lavori: lavori che interessano la struttura per il miglioramento o l'adeguamento sismico.
Massima detrazione:
96.000 € per unità immobiliare (DL 63/2013).
Chi può usufruirne:
Condomini: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali)
Singole unità: IRPEF (residenze, uffici)
Tipologia lavori: isolamento delle strutture opache verticali o orizzontali per almeno il 25% della superficie disperdente dell'edificio.
Massima detrazione:
50.000 € per unità immobiliare unifamiliare
40.000 € per unità immobiliare in condomini fino a 8 UI
30.000 € per unità immobiliare in condomini oltre 8 UI
Chi può usufruirne:
Condomini: Persone fisiche e giuridiche
Singole unità: Persone fisiche e giuridiche
Tipologia lavori: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione
Massima detrazione:
30.000 € per unità unifamiliare
20.000 € per unità immobiliare in condomini fino a 8 UI
15.000 € per unità immobiliare in condomini oltre 8 UI
Chi può usufruirne:
Condomini: Persone fisiche e giuridiche
Singole unità: Persone fisiche e giuridiche
Tipologia lavori: intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, anche ibrida o geotermica, o microcogenerazione, teleriscaldamento e biomasse.
Massima detrazione:
30.000 € per unità unifamiliare
20.000 € per unità immobiliare in condomini fino a 8 UI
15.000 € per unità immobiliare in condomini oltre 8 UI
Chi può usufruirne:
Condomini: Persone fisiche e giuridiche
Singole unità: Persone fisiche e giuridiche
Tipologia lavori: intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a collettori solari termici
Massima detrazione:
30.000 € per unità unifamiliare
20.000 € per unità immobiliare in condomini fino a 8 UI
15.000 € per unità immobiliare in condomini oltre 8 UI
Chi può usufruirne:
Condomini: Persone fisiche e giuridiche
Singole unità: Persone fisiche e giuridiche
Tipologia lavori: installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Massima detrazione:
3.000 € (dal DL 63/2013)
Chi può usufruirne:
Condomini: Persone fisiche e giuridiche
Singole unità: Persone fisiche e giuridiche
Tipologia lavori: installazione di pannelli solari fotovoltaici in edifici, connessi alla rete elettrica. La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Massima detrazione:
48.000 € con limite massimo 2.400 € per ogni kW di potenza nominale.
Chi può usufruirne:
Condomini: Persone fisiche e giuridiche
Singole unità: Persone fisiche e giuridiche
Tipologia lavori: sostituzione dei serramenti esistenti con prestazioni energetiche rispondenti ai requisiti di norma.
Massima detrazione:
60.000 € (DL 63/2013)
Chi può usufruirne:
Condomini: Persone fisiche e giuridiche
Singole unità: Persone fisiche e giuridiche
Tipologia lavori: installazione di schermature mobili sui serramenti.
Massima detrazione:
60.000 € (DL 63/2013).
Chi può usufruirne:
Condomini: Persone fisiche e giuridiche
Singole unità: Persone fisiche e giuridiche
Tipologia lavori: intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzazione esistente con caldaia a condensazione.
Massima detrazione:
30.000 €
Chi può usufruirne:
Persone fisiche e giuridiche
Tipologia lavori: installazione e messa in opera di sistemi di Building Automation (BACS), che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.
Massima detrazione:
Nessuno.
Chi può usufruirne:
Persone fisiche e giuridiche
- condomini;
- Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa per lavori eseguiti sulle parti comuni, per la messa in sicurezza sismica, per l’installazione di colonnine di ricarica e di pannelli fotovoltaici. Nel caso di interventi di miglioramento energetico (commi 1-2-3 del Decreto) eseguiti da persone fisiche su singole unità immobiliari, è possibile ottenere la detrazione per un massimo di due unità immobiliari per richiedente.
- IACP, Istituti Autonomi Case Popolari;
- Cooperative abitative;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e organizzazioni di volontariato
- Associazioni e società sportive dilettantistiche
Carlo vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche.
Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici. Nella situazione prospettata:
• per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro
• se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96.000 euro complessive (detrazione massima 48.000 euro), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20.000 euro avrà diritto a una detrazione pari a 10.000 (50%), con quote annuali di 1.000 euro.
Esempio 2
Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E. Decide di avviare una ristrutturazione mediante:
• sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a 25.000 euro (cappotto termico) e 10.000 euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 quote annuali da 7.700 euro.
• ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96.000 euro complessive (detrazione massima 48.000), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro).
Esempio 3
Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%. In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:
• di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”.
• di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale,
• antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Esempio 4
Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma.
Sara potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.
Esempio 5
Federica, che abita in un edificio unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti.
Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi, a condizione che con gli stessi si consegua il miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).
Esempio 6
Un Condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.
Il Condominio per avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell’articolo 5 del Dpr n. 412/1993, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.
Esempio 7
Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus?
Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
b) per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.
I crediti d'imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione14 attraverso il modello F24. Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Non si applica il limite generale di compensabilità previsto15 per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Inoltre, non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro.
La cessione può essere disposta in favore:
• dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi
• di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
• di istituti di credito e intermediari finanziari.